Separazione e divorzio (artt. 6 - 12 D.L. 132/2014)
Con l'entrata in vigore del Decreto legge 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Separazioni e divorzi con l'assistenza degli avvocati
L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 novembre 2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
La procedura prevede:
- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
Gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
L'accordo da inoltrare al Comune di Cecina dovrà essere inviato dagli avvocati, previa apposizione della loro firma digitale, via pec al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.cecina.li.it.
N.B. Nel Caso gli avvocati non rispettassero il termine dei 10 giorni per la trassmissione dell'accordo, il Comune è tenuto a comminare una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00.
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- Residenza di uno dei coniugi.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
- NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
- L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es. uso della casa coniugale, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico;
- la sua revoca;
- la sua revisione quantitativa.
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum).
Le fasi dell'accordo:
- prenotazione di appuntamento;
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 tramite rimessa bancaria alla Tesoreria del Comune Cecina;
- entrambi i coniugi dovranno altresì presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Allegati);
- nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
- l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto; (La predetta data non potrà essere modificata, pertanto capo uno dei dichiaranti non possa presentarli sarà considerato come mancata conferma dell'accordo)
- La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
Prenotazione appuntamento:
Email: demografici@comune.cecina.li.it
Riferimenti normativi: Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 3 dicembre 1970);
Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10 novembre 2014 - Supp. Ordinario n. 84).