Istanze delle vittime dei reati intenzionali violenti di accesso al Fondo di solidarietà
Mer, 26 Febbraio 2020Presupposti e requisiti per l’accesso al Fondo delle vittime dei reati intenzionali violenti
Ai sensi dell’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e successive modifiche, possono accedere al Fondo le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone e comunque del reato di cui all’art. 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesione personale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’art. 583 del codice penale.
L'indennizzo in favore delle vittime è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, salvo che per i fatti di violenza sessuale, di omicidio, di lesioni personali gravissime e per la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. In tal caso l'indennizzo è comunque elargito in misura fissa. Per tutti i reati possono essere chieste in aggiunta le documentate spese mediche sostenute, fino ad un importo massimo di 10.000 euro.
L’importo dell’indennizzo è determinato, per le diverse ipotesi, dal decreto interministeriale del 22 novembre 2019.
Presupposti e requisiti:
aver già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato salvo quest'ultimo sia rimasto ignoto o sia stato ammesso al gratuito patrocinio e nel caso di omicidio in ambito domestico.
non aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il danno
non essere stato condannato con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art.407 comma 2, lett. a), e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
dichiarare quanto già percepito, per lo stesso fatto delittuoso, da soggetti pubblici o privati poichè in caso positivo si decurterà la somma dal totale dell'indennizzo.
La domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 13, comma 2 della legge 122/2016 va presentata entro 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passsaggio in giudicato della sentenza penale (nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al gratuito patrocinio).
Chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima dell'entrata in vigore della legge 122/2016 (23 luglio 2016) può presentare la domanda entro il 31 dicembre 2020.
Qualora alla data del 31 ottobre 2020 non siano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di legge, le domande potranno essere comunque presentate nel termine generale di 60 giorni dall’ultimo atto esecutivo o dal passaggio in giudicato della sentenza.
Entro il 31 dicembre 2020 possono presentare domanda di integrazione degli importi coloro cui sia stato riconosciuto un indennizzo. Nel medesimo termine del 31.12.2020 possono presentare domanda anche coloro che siano stati vittime di lesioni personali gravissime o di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell’art. 583-quinquies del codice penale.