Elezioni amministrative 2019
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019

Pubblicazione curriculum e certificato penale dei candidati

Mar, 07 Maggio 2019
Pubblicazione on line entro domenica 14 maggio

Nell'ambito delle Elezioni Amministrative 2019 s'informa che l'art 1 comma 14 della Legge 9/01/2019 n 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonchè in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ha previsto che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali, i partiti e i movimenti politici, nonchè le liste e i candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.

Entro il settimo giorno antecedente la data dell’elezione il Comune interessato deve pubblicare all’interno di un’apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti » del sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato penale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista.

Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, il partito / movimento / lista è tenuto a comunicare all'ufficio protocollo ( mail: protocollo@comune.cecina.li.it; pec: protocollo@cert.comune.cecina.li.it) tali documenti in formato pdf non modificabile, con la necessaria tempestività al comune stesso, e comunque entro e non oltre il giorno 15 maggio 2019, al fine di consentire l'esatto adempimento.

 Per i partiti / movimenti / liste, l’omessa pubblicazione, dei documenti in questione sui propri siti internet , pur non comportando l’esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali –determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l’applicazione della sanzione amministrative pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per latrasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimentipolitici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Riferimento: per eventuali informazioni contattare i Servizi Demografici – Ufficio Elettorale 0586611310