Hobbisti: nuovi requisiti e obblighi definiti dalla Regione Toscana
Mar, 06 Ottobre 2020La Regione Toscana con legge n° 68 del 23/07/2020, pubblicata sul BURT il 29/07/20, ha modificato la L.R. 62/2018 (Codice regionale del Commercio), discipinando i cosiddetti “Hobbisti” che vengono definiti come operatori non professionali del commercio e non in possesso di nessun titolo abilitativo o autorizzazione comunque denominata, i quali vendono o barattano, in modo saltuario od occasionale merci da loro stessi prodotte di modico valore (non superiore a cento euro per un valore complessivo della merce esibita non oltre mille euro). Secondo la legge regionale devono altresì essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza.
Questi i requisiti e gli obblighi di ciascun hobbista:
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 11 del Codice regionale del Commercio;
- essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o, se non residente in Toscana, dal Comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui chiede di partecipare;
- ai fini del rilascio del tesserino, l’ hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- esibisce il tesserino per la vidimazione a ogni manifestazione cui partecipa, fornendo anche l’elenco completo dei beni che intende vendere o barattare; l’elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico;
- non può partecipare a più di sei manifestazioni in un anno;
- non può farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività;
- applica alle merci in vendita le disposizioni di cui all’articolo 100 del Codice regionale del Commercio in materia di pubblicità dei prezzi (prezzi esposti).
Il tesserino di riconoscimento:
- è rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e contiene le generalità e la fotografia del partecipante ed un numero di spazi per la vidimazione non superiore a sei;
- ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale;
- non è cedibile;
- deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni;
- deve essere vidimato dal Comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica;
- viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 11 del Codice regionale del Commercio.
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Per il rilascio del tesserino l'hobbista - residente a Cecina o, non residente in Toscana, che intende svolgere Cecina la prima manifestazione a cui chiede di partecipare - deve presentare domanda compilando l'apposito modulo da scaricare a questo link completo di una fotografia formato tessera, della copia di un documento in corso di validità e/o del permesso di soggiorno e contenente le dichiarazioni e attestazioni necessarie da inviare al Comune di Cecina (piazza Carducci 28 57023 Cecina), oppure consegnato all’ufficio protocollo o al Comune Amico in piazza della Libertà 30 o inviato tramite Pec all’indirizzo protocollo@cert.comune.cecina.li.it (in questo caso la foto dovrà essere consegnata al momento del ritiro per la necessaria apposizione sul tesserino).
Completata l'istruttoria della richiesta, il tesserino, con le generalità e la fotografia dell'hobbista, dotato di un numero di spazi per la vidimazione non superiore a sei, è rilasciato con validità annuale e in formato cartaceo dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e consegnato all'interessato, previo appuntamento da concordare. Per ogni ulteriore eventuale informazione telefonare ai seguenti numeri del SUAP 0586/611316 – 0586/611313 – 0586/611315 / 0586/611334.
Il tesserino viene ritirato in caso di perdita da parte dell'hobbista dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 11 del Codice Regionale del Commercio.