Stagione balneare: l'ordinanza che disciplina le attività e le spiagge
Mar, 07 Maggio 2019La stagione balneare è compresa tra il primo maggio e il 30 settembre, l’attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre. I titolari di concessione demaniale marittima in regola con il pagamento del relativo canone demaniale, fermo restando la data di inizio e fine della stagione balneare, hanno la facoltà, al di fuori di tale periodo, di tenere aperto l’impianto per sole cure salsoiodiche ed elioterapiche, apponendo agli ingressi idonea cartellonistica, nel rispetto di quanto indicato dall’ordinanza della Capitaneria di porto di Livorno in materia di sicurezza.
Per la stagione 2019 le aree interdette alla balneazione sono quella portuale e quella alla foce del fiume Cecina. Si tratta delle disposizioni inserite all’interno dell’ordinanza comunale che disciplina l’uso delle attività balneari e delle spiagge del litorale dove è vietato: transitare o sostare sui pennelli, alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia, lasciare unità in sosta di qualunque genere ad eccezione di quelle destinate alla locazione o alle operazioni di assistenza e salvataggio, lasciare sulle spiagge libere (oltre il tramonto) ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate (è vietato lasciare incustodite le attrezzature anche prima dell’orario di balneazione).
Ancora, è vietato, tra i tanti punti: occupare la fascia dei 5 metri dalla battigia con attrezzature e mezzi nautici, campeggiare, transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, praticare qualsiasi gioco dal quale possa derivante danno, molestia alle persone o turbativa alla quiete, tenere alto il volume di apparecchi a diffusione sonora (tale divieto si estende anche alle discoteche e a tutte le strutture ricettive e turistico ricreative ricomprese nei 30 metri dalla linea di confine demaniale, che dovranno rispettare i limiti del piano del rumore comunale) e accendere fuochi.
Per motivi di igiene e sicurezza, vista la particolare affluenza di persone e bambini sulle spiagge, è inoltre vietato condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. In deroga è però consentito l’accesso negli appositi spazi definiti come “bau beach” (esclusi dal divieto i cani guida per ciechi, escluse inoltre dal divieto le aree in concessione i cui titolari abbiano espresso con nota inviata all’Amministrazione Comunale e all’ufficio Locale marittimo la volontà di consentire l’accesso degli animali nel rispetto delle leggi). Nell’ordinanza, firmata dal sindaco Samuele Lippi, è inoltre inserita la disciplina delle aree in concessione per strutture balneari che devono essere aperte al pubblico almeno dalle ore 9 alle 20.
Il numero di ombrelloni deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti e deve essere garantito un corridoio libero per il raggiungimento della battigia e l’accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap. Il commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori di titoli abilitativi per l’esercizio di tale attività previa presentazione al Suap del Comune di Cecina esclusivamente per via telematica e con firma digitale tramite il portale Star e previo pagamento dei diritti di istruttoria Suap.