ordinanza regionale
EMERGENZA CORONAVIRUS

L'ultima ordinanza regionale che regolamenta gli spostamenti e rende valide le disposizioni regionali già emesse per la zona arancione e rossa

Lun, 28 Dicembre 2020

ll Presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato una nuova ordinanza che regolamenta gli spostamenti e rende valide le disposizioni regionali già emesse per la zona arancione e rossa.

Disposizioni per il rientro alla propria residenza, domicilio, abitazione
Il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione in Toscana dalle zone classificate arancioni e rosse è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.
 

Disposizioni per i centri culturali, sociali e ricreativi
Ai centri culturali, sociali e ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione è consentito effettuare, esclusivamente a favore dei rispettivi associati (o loro famigliari o facenti parte della medesima organizzazione), solo l'attività con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
 

Disposizioni per i percorsi di formazione e per l’attività corsistica individuale e collettiva
Per i percorsi di formazione e per l’attività corsistica individuale e collettiva si applicano le disposizioni di cui ai punti 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 27 dell’ordinanza 117/2020, fermo restando che in zona gialla gli spostamenti tra comuni sono sempre consentiti.
 

Disposizioni per la zona rossa e arancione
In relazione alla classificazione del territorio della Regione Toscana nello scenario di tipo 3 (zona arancione) si applicano le disposizioni dell'ordinanza n. 117/2020 e nello scenario di tipo 4 (zona rossa) si applicano le disposizioni dell'ordinanza n. 116/2020.

Ecco i principali dettagli.
 

In zona gialla:
Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze;
Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.
 

In zona arancione, da normativa nazionale (28,29,30 Dicembre e 4 Gennaio):
Consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22 all’interno del proprio comune
É consentito raggiungere le seconde case all’interno della regione;
Sarà possibile uscire dai comuni sotto i 5000 abitanti entro un raggio di 30 km (esclusi i capoluoghi di provincia).
Sarà consentito effettuare una volta al giorno visite nelle abitazioni (parenti o amici) in tutta la regione per massimo due persone non conviventi, senza contare gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti.
Sono inoltre consentiti gli spostamenti:
In comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica;
In comuni limitrofi per usufruire, in caso di rapporto fiduciario consolidato, di attività e servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, estetisti, carrozzieri)
Per andare a trovare i figli presso l’altro genitore;
Per la cura dei terreni e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;
Per accudire gli animali allevati.

È consentito svolgere:
Attività dei centri estetici;
Attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali;
Attività di controllo faunistico ai sensi dell’art 37 della LR 3/1994 e nel rispetto delle condizioni previste;
Attività venatoria nel comune di residenza, domicilio o abitazione, nell’ATC di residenza venatoria e negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione;
Attività di pesca sportiva e dilettantistica nella propria provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale.
Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
Le attività motorie e di sport di base presso centri e circoli sportivi possono essere svolte all'aperto.
Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.
 

In zona rossa, da normativa nazionale (24,25,26,27,31 Dicembre e 1,2,3,5,6 Gennaio) :
Sarà consentito effettuare una volta al giorno visite nelle abitazioni (parenti o amici) all’interno della regione per massimo due persone non conviventi, senza contare gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti.
É consentito raggiungere le seconde case all’interno della regione;
Per Capodanno divieto di spostamento dalle 22 del 31 Dicembre alle 7 del 1° Gennaio.
Sono inoltre consentiti gli spostamenti:
In comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica;
Per andare a trovare figli presso l’altro genitore;
Per coltivare il terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;
Per accudire gli animali allevati.
È consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali.

Tutti gli spostamenti devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.
 

 

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