Toscana zona rossa: cosa cambia
Sab, 14 Novembre 2020Il DPCM del 3 novembre prevede restrizioni per il contenimento della diffusione del coronavirus che possono variare nelle regioni in base al livello di rischio che le caratterizza.
La Toscana da domenica 15 novembre entra nello scenario di massiva gravità (zona rossa)
SPOSTAMENTI
- Vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute.
- Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.
- Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
- È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti.
COMMERCIO
- Sono sospese tutte le attività commerciali, fatta eccezione per quelle alimentari e di prima necessità (es. ottica, ferramenta, carburante) QUALI SONO LE ATTIVITA' CONSIDERATE ESSENZIALI? L'ELENCO
- Sospensione dei mercati salvo le attività di vendita di soli generi alimentari.
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
- Sono sospesi tutti i servizi alla persona eccetto: lavanderie, tintorie, saloni di parrucchieri e barbieri.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- Organizzazione tramite lavoro agile ad eccezione delle attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza.
BAR E RISTORANTI
- I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pub, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
SPORT
- L'attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di un metro con mascherina.
- Lo svolgimento di attività sportiva è consentito esclusivamente all'aperto e in forma individuale. QUALI SONO LE ATTIVITA' SPORTIVE CONSENTITE IN MANIERA INDIVIDUALE E ALL'APERTO ALL'INTERNO DEL PROPRIO COMUNE? L'ELENCO DEL CONI
- Resta sospesa l'attività di palestre, piscine, centri benessere e termali.
- Resta sospesa l'attività dilettantistica di base, di scuole e attività formative degli sport di contatto, nonché di eventi e competizioni sportive, se non riconosciuti di interesse nazionale da Coni e Cip.
SCUOLA
- Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media.
- Restano aperte le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.
TRASPORTO PUBBLICO
- Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.