abbruciamenti
AMBIENTE

Abbruciamenti residui vegetali: nota Anci Toscana e Regione Toscana

Mar, 26 Maggio 2020

Anci Toscana di concerto con il Settore forestazione, Usi civici, Agroambiente della Regione Toscana fornisce alcuni chiarimenti inerenti la tematica dell’abbruciamento dei residui vegetali.
 
La legge e il regolamento forestale della Toscana (L.R. 21 Marzo 2000, n. 39; D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R) in coerenza con la normativa nazionale (D.lgs.152/2006), disciplina l’abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura, ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza. In particolare, l’art. 182, 6bis dell’art 182 del D Lgs 152/06 dispone che: “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).”

Ne consegue, pertanto, che la materia dell’abbruciamento, essendo una normale pratica agricola,è di esclusiva competenza regionale così come la definizione dei periodi a rischio di incendio.  
 
Nel caso in cui, invece, occorresse un pericolo per la salute umana, quale ad esempio l’emissione di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare effetti dannosi, il Sindaco, ai sensi dell’art 50 del TUEL può emettere un’ordinanza per la tutela dell’igiene pubblica disponendo il divieto assoluto di abbruciamento, soprattutto, se correlato al superamento delle soglie definite per il particolato (es. PM 10) in coerenza con il D.lgs. 155/10, D. Lgs 152/06 e il Piano Regionale della Qualità dell’Aria e relativi atti collegati (es. DGR 1182/2015 e DGR 814/2016 ).  

Al seguente link https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antinc... dove è possibile prendere visione del bollettino quotidiano rischio incendi.