zanzare
L'ORDINANZA

Provvedimenti per la prevenzione della proliferazione dei culicidi ed in particolare della zanzara tigre

Sab, 11 Aprile 2020
La nuova ordinanza ha validità fino al 30 ottobre

Il sindaco Samuele Lippi ha firmato una nuova ordinanza circa provvedimenti per la prevenzione della proliferazione dei culicidi ed in particolare della zanzara tigre su tutto il territorio comunale.
 
L’ordinanza, in particolare, prevede l'effettuazione immediata a cura dell’Ente di una disinfestazione diffusa fino al 30 ottobre attraverso trattamenti antilarvali contro la zanzara tigre o similari, immettendo direttamente nelle caditoie o nei ristagni d'acqua specifico composto larvicida e, previo avviso alla cittadinanza e comunque in orario serale o notturno, la disinfestazione e la sanificazione delle aree verdi comunali tramite atomizzatore.
 
Quanto alla cittadinanza ed ai soggetti responsabili a qualsiasi titolo di attività presenti sul territorio comunale il sindaco dispone:
 
- di coprire con teli plastici o con coperchi i contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l’acqua piovana collocati nei cortili privati o, in alternativa, di provvedere al loro svuotamento almeno ogni cinque giorni;
- di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l’irrigazione degli orti, con strutture rigide come reti di plastica o reti zanzariere o, in alternativa, di provvedere al loro svuotamento almeno ogni cinque giorni;
- di svuotare almeno ogni cinque giorni i contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici e annaffiatoi o, in alternativa, di capovolgerli quando non utilizzati;
- di svuotare e pulire accuratamente, almeno ogni cinque giorni, i piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi come i vasi portafiori presenti nei cimiteri;
- di trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti, caditoie interne di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata ricorrendo a trattamenti con prodotti biologici antilarvali. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
- di introdurre pesci larvivori come i pesci rossi nelle piccole fontane e nei laghetti ornamentali di giardino o, in alternativa, di procedere con trattamenti antilarvali;
- in caso di esecuzione nelle aree ad uso pubblico come piazze e parchi giardini, di trattamenti disinfestanti mediante prodotti adulticidi, di attenersi alle indicazioni fornite mediante opportuna cartellonistica removibile, ubicata presso il luogo oggetto di trattamento o mediante altri mezzi di informazione.
 
 
Ai proprietari o ai soggetti che comunque abbiano l’effettiva responsabilità di cortili, giardini ed aree aperte incolte e coperte da erbacce e sterpi, ubicate in area urbana o al confine con il centro urbano l’ordinanza prevede di mantenere pulite tali aree mediante il taglio periodico dell’erba;

Alle aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna;

Ai consorzi, agli enti che gestiscono comprensori ed ai proprietari degli edifici destinati a qualsiasi uso:
 
- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare eventuali ristagni di acqua, e di procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;
- di svuotare almeno ogni cinque giorni i lavatoi e le fontane o, in alternativa, di introdurvi pesci larvivori oppure provvedere con opportuni trattamenti antilarvali;
 
Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che ad attenersi ai comportamenti sopra riportati, dovranno a propria cura:
 
- disporre gli pneumatici, con periodo di stoccaggio superiore a sette giorni, in maniera tale da evitare l’accumulo di acqua piovana al loro interno oppure, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- in alternativa stoccare gli pneumatici, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua, in luoghi chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
- in alternativa provvedere alla disinfestazione degli pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e sette giorni.