Comunicazione Preventiva Utilizzazione Agronomica Acque Vegetazione Frantoi Oleari Sup. 2 Tonn.
Con l’entrata in vigore del regolamento sull’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), approvato con D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, sono cambiate le procedure di presentazione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del DLgs 152/2006, per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari.
L’A.U.A. raccoglie fino a sette autorizzazioni ambientali che prima dovevano essere ottenute singolarmente
- l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali di cui agli artt. 124 e ss. del D.Lgs n. 152/2006;
- la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti derivanti dall’allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi e delle acque reflue provenienti dalle imprese che esercitano esclusivamente attività di coltivazione e/o silvicoltura ovvero di allevamento, nonché dalle imprese dedite a tali attività e alla trasformazione o valorizzazione della produzione agricola;
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del Codice dell’ambiente;
- l’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 272 del Codice dell’ambiente;
- la comunicazione o il nulla osta sull’impatto acustico di cui all’art. 8 della Legge n. 447/1995, recante la legge quadro sull’inquinamento acustico;
- l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs n. 152/2006).
L'A.U.A. dura 15 anni dal suo rilascio e l’Autorità competente in materia di A.U.A. è la Provincia. Il suddetto regolamento si applica alle piccole e medie imprese (PMI) come individuate dal DM 18 aprile 2005, articolo 2 e agli impianti non soggetti alle disposizioni sull'Autorizzazione Integrata Ambientale. In relazione all’obbligo di richiesta di A.U.A. si comunica quanto segue:
- I soggetti che svolgono attività soggette solo a comunicazioni o ad autorizzazione alle emissioni di carattere generale, di cui all’art.272 del D.Lgs 152/2006 e smi, non hanno l’obbligo di acquisire l’A.U.A., fermo restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune competente;
- Per tutti gli altri soggetti che, altre a quanto indicato in precedenza, sono soggetti anche al rilascio di ulteriori titoli abilitativi obbligatoriamente ricompresi nell’A.U.A. (autorizzazioni agli scarichi, ecc…), la richiesta di A.U.A. è obbligatoria alla scadenza/rinnovo di uno qualsiasi dei titoli posseduti.
In entrambi i casi è necessario presentare le pratiche esclusivamente in via telematica collegandosi al portale del SUAP raggiungibile attraverso il sito istituzionale di questo Comune.
Le pratiche presentate in modalità tradizionale (cartaceo o fax) o tramite Posta Elettronica Certificata saranno dichiarate IRRICEVIBILI quindi non produrranno alcun effetto giuridico.