Dichiarazione di morte
Dichiarazione di morte è la denuncia, obbligatoria per legge, della morte ai fini dell'iscrizione del decesso nel registro comunale dello stato civile. Infatti, a seguito di questa dichiarazione, l'ufficiale di stato civile redige l'atto di morte.
- Che cosa è l’atto di morte
- Chi può fare la dichiarazione di morte
- Dove e quando va effettuata la dichiarazione di morte
- Cosa sono i certificati
- Cosa sono le annotazioni
- Cosa sono gli estratti per riassunto e per copia integrale
- Cosa contengono i certificati di morte
- Chi rilascia i certificati e chi può richiederli
- Che validità hanno i certificati e quanto costano
- Rettifica e correzione di atti e certificati di morte
L’atto di morte è il documento che fa prova di ciò che l’ufficiale di stato civile attesta essere avvenuto alla sua presenza, nel caso di dichiarazione di morte, o da lui compiuto, nel caso di avviso di morte.
L’atto di morte viene redatto dall’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, sia che si tratti di ospedale o casa di cura, sia che si tratti di abitazione privata o qualsiasi altro luogo. Quando il luogo del decesso non è identificabile con certezza, l’atto di morte sarà redatto dall’ufficiale di stato civile del comune in cui il cadavere è stato deposto.
L’atto di morte contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della morte nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto. In aggiunta a questi dati, l’atto di morte indicherà il nome e il cognome del coniuge del defunto e le generalità del dichiarante.
Chi può fare la dichiarazione di morte
Nel caso di morte in ospedale, in casa di cura o di riposo, in clinica o in altra struttura sarà il direttore, o un suo delegato, a trasmettere all’ufficiale di stato civile competente l’avviso di morte.
Nel caso di morte in abitazione privata, o comunque in luoghi diversi da ospedali e similari, la dichiarazione di morte deve essere resa, sempre all’ufficiale di stato civile, dai congiunti o da una persona convivente con il defunto, da loro delegati o, in mancanza, da persone informate del fatto come, ad esempio, gli addetti delle imprese funebri i quali, sempre più spesso, si fanno carico delle incombenze amministrative conseguenti al decesso (vedi modulo Delega dichiarazione di morte).
Dove e quando va effettuata la dichiarazione di morte
Il termine stabilito dalla legge per rendere la dichiarazione di morte o per trasmettere l’avviso di morte è di 24 ore dal decesso.
La dichiarazione di morte dovrà essere resa davanti all’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso. Stessa regola vale per l’avviso di morte.
Nel caso in cui non fosse possibile conoscere con certezza il luogo del decesso, la dichiarazione andrà resa davanti all’ufficiale di stato civile del comune in cui è stato deposto il cadavere.
L’ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione o l’avviso di morte, redigerà l’atto di morte e ne darà comunicazione agli ufficiali dello stato civile del comune di nascita e del comune di residenza del defunto (se diversi dal comune in cui è avvenuto il decesso).
A differenza di quanto previsto per la dichiarazione di nascita, per la quale la legge prevede espressamente il caso della dichiarazione tardiva, nulla è detto in tal senso per la dichiarazione di morte, così come non sono previste dichiarazioni al Procuratore della Repubblica. Si ritiene, dunque, che l’ufficiale di stato civile non possa rifiutare di redigere l’atto di morte nel caso di dichiarazioni pervenutegli successivamente alle 24 ore, salvo i casi in cui la distanza tra il decesso e la dichiarazione possa far sospettare la presenza di un reato.
Nell’atto di nascita bisogna indicare tutta una serie di fatti o atti susseguenti alla nascita, tra cui la morte della persona; queste indicazioni si chiamano annotazioni.
Se il decesso avviene nel comune di nascita del defunto, l’ufficiale di stato civile che registra l’atto di morte, lo annota direttamente su quello di nascita del defunto. Se la nascita è, invece, avvenuta in altro comune o il defunto risiedeva altrove al momento della morte, egli deve dare comunicazione della morte agli ufficiali dello stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del defunto, che devono provvedere rispettivamente all’annotazione o alla trascrizione del relativo atto.
I certificati sono dichiarazioni scritte formate da un pubblico ufficiale e contenenti informazioni tratte da pubblici registri. Esistono tre tipi di certificati: i certificati, gli estratti per riassunto e gli estratti per copia integrale.
Con il certificato, l’ufficiale di stato civile, dopo aver provveduto alla cosiddetta azione ricognitiva (cioè dopo aver esaminato il contenuto di un determinato atto), pone in essere una dichiarazione in cui rende pubblica la risultanza dei dati contenuti nell’atto esaminato.
Cosa sono gli estratti per riassunto e per copia integrale
L’estratto per riassunto è un atto che si differenzia dal certificato per una maggiore completezza in quanto è completo delle annotazioni. Tutte le modifiche o le integrazioni avvenute a seguito delle annotazioni dovranno essere riportate nell’estratto per riassunto.
L’estratto per copia integrale consiste nella vera e propria riproduzione per intero dell’atto originale. L’estratto per copia integrale deve contenere l’attestazione, da parte di chi lo rilascia, che la copia è conforme all’originale.
Cosa contengono i certificati di morte
Il certificato di morte riporta le generalità del defunto, il suo stato civile, il luogo e la data del decesso, il numero, la parte e la serie dell’atto. Nell’estratto per riassunto dell’atto di morte si possono aggiungere la paternità e la maternità, su richiesta dell’interessato ed al fine di esercitare diritti o doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione (vedi la scheda sul riconoscimento del figlio naturale e quella sui figli legittimi).
Chi rilascia i certificati e chi può richiederli
I certificati e gli estratti di stato civile sono rilasciati dall’ufficiale dello stato civile.
L’ufficiale di stato civile è tenuto a rilasciare a chiunque ne faccia richiesta i certificati e gli estratti contenenti i dati desunti dagli atti di stato civile, eccezion fatta per le copie di quegli atti per i quali specifiche norme di legge ne prevedano il divieto di accesso (ad esempio gli atti di nascita degli adottati). Gli estratti per copia integrale, invece, potranno essere rilasciati soltanto alle persone cui si riferisce l’atto (oppure ad altri ma esclusivamente nell’ipotesi in cui sussista un interesse personale e giuridicamente rilevante oppure dopo settant’anni dalla formazione dell’atto).
Che validità hanno i certificati e quanto costano
I certificati e gli estratti di morte sono validi su tutto il territorio nazionale e la loro validità temporale è illimitata.
Gli estratti, i certificati, le copie desunte esclusivamente dai registri di stato civile sono esenti dal pagamento dell’ imposta di bollo.
Rettifica e correzione di atti e certificati di morte
La rettificazione di un atto dello stato civile che presenti errori od omissioni può essere richiesta dai privati cittadini che ne abbiano interesse o dal Procuratore della Repubblica quando sussista un interesse pubblico. Il ricorso per dar luogo al processo di rettificazione è presentato al Tribunale nella cui giurisdizione rientra l’ufficio di stato civile in cui è registrato l’atto oggetto di rettifica. L’ufficiale di stato civile dovrà provvedere ad annotare la sentenza di rettificazione sul corrispondente atto oggetto di rettifica.
Invece, la semplice correzione di errori materiali di scrittura presenti sugli atti, può essere effettuata d’ufficio dall’ufficiale dello stato civile, oppure su istanza di chiunque ne abbia interesse, dandone avviso al Prefetto, al Procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto nonché agli interessati (entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, avverso la correzione, opposizione mediante ricorso al Tribunale).