Bandi di gara e contratti

Contenuti

Articolo 37 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,servizi e forniture.

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre”. Il citato disposto normativo è stato integrato dalla delibera 26/2013 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni tenute a pubblicare sui propri siti web istituzionali nella sezione denominata “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” (D.Lgs. 33/2013, art. 37 co. 1- 2) i seguenti dati: CIG, delibera a contrarre, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare le offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.